orsa maggiore

Statuto

E’ stata completata la carta dei servizi del Gruppo Appartamento ” La Casa dell’Orsa” e di seguito consultabile cliccando al link:

Carta dei Servizi

Per meglio comprendere la Cooperativa, i suoi fini e attività:

Articolo 3

La Cooperativa è retta dai principi della mutualità e non ha fini di lucro. Scopo della cooperativa è perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività finalizzate all’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera b) e la gestione di servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della Legge 8 Novembre 1991, n. 381, art. 1, lettera a).

La cooperativa ha inoltre lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni sociali, economiche, professionali, tramite l’esercizio in forma associata dell’impresa sociale. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro o di fruizione di servizio. La cooperativa può operare anche con terzi non soci ai sensi dell’art. 2521 del Codice Civile; i lavoratori impegnati nell’attività della cooperativa devono comunque essere in prevalenza soci.

I soci hanno il diritto e il dovere di partecipare, con il criterio dell’avvicendamento e secondo le singole attitudini, alla gestione dell’impresa sociale, con riferimento alle funzioni tecniche, amministrative, organizzative e gestionali.
La cooperativa intende perseguire le proprie finalità, con particolare riferimento all’inserimento lavorativo di persone in situazione di svantaggio ai sensi della Legge 8 Novembre 1991 n. 381, art. 1, lettera b), nonché persone svantaggiate o deboli ai sensi della Legge Regione Veneto 3 Novembre 2006, n. 23, mediante la gestione di attività produttive di beni o di servizi quali:
– attività di produzione e lavorazione di manufatti in ferro, legno, plastica, ceramica, pietra ed altri materiali, lavorazioni meccaniche e assemblaggi meccanici e/o elettromeccanici, attività di riparazione e commercializzazione di attrezzature meccaniche, cicli e motocicli;
– gestione di pubblici esercizi anche con possibilità di somministrazione di cibi e bevande, e attività di rivendita libri, giornali, cartolibreria;
– gestione di ecocentri e servizi correlati, servizi e lavori di manutenzione del verde pubblico e privato, gestione impianti a biomasse per produzione di energia;
– attività di gestione di magazzini e logistica, distribuzione e trasporto, anche per conto terzi.
Anche al fine di garantire la continuità degli interventi nei confronti delle persone svantaggiate o deboli inserite la cooperativa potrà inoltre gestire attività di informazione, formazione, riabilitazione, socializzazione, finalizzate all’integrazione sociale e lavorativa di persone in situazione di disagio, nonché gestire servizi sanitari, socio-sanitari e sociali quali:
– laboratori occupazionali o altre attività con funzioni di assistenza, formazione, osservazione, orientamento o accompagnamento di persone svantaggiate o deboli;
– servizi residenziali e diurni per persone con disabilità o in situazione di svantaggio.

La gestione dei servizi di cui sopra potrà essere svolta anche mediante accordi di collaborazione, concessione e convenzione con Enti Pubblici e privati; la Cooperativa potrà inoltre partecipare a pubblici appalti.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La Cooperativa, per il raggiungimento dell’oggetto sociale, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e immobiliari ed inoltre potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie, anche a favore di terzi, concedere ed assumere nei limiti di legge affittanze di aziende o rami di aziende, partecipare ad associazioni temporanee di imprese ricevendo o conferendo relativo mandato all’impresa capogruppo, assumere commesse per conto terzi, emettere obbligazioni e altri strumenti finanziari, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente che indirettamente, partecipazioni in società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi dell’art. 4 della legge 31.1.1992, n. 59. La cooperativa può effettuare, esclusivamente per il conseguimento dell’oggetto sociale, la raccolta del risparmio presso i soli soci, conformemente a quanto previsto dall’art. 11 D. Lgs. n. 385/93 (“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), dalle relative disposizioni di attuazione e successive modificazioni; le modalità di esercizio di tale attività saranno disciplinate da apposito regolamento interno approvato dall’Assemblea ordinaria dei soci. Pertanto, è vietata alla cooperativa la raccolta di risparmio tra il pubblico, se non nei limiti e nelle forme consentite dalla legge.

L’assemblea dei soci, anche ai sensi dell’art. 2526 del codice civile, può deliberare l’emissione di strumenti finanziari secondo la disciplina delle società per azioni, precisando le modalità di regolazione del prestito. L’assemblea deliberante è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea. In seconda convocazione, il quorum costitutivo richiede la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale ed il quorum deliberativo richiede il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

L’Assemblea deliberante disciplina i diritti amministrativi attribuiti ai possessori degli strumenti finanziari nei limiti previsti dall’art. 2346 C.C..

Il trasferimento degli strumenti finanziari è subordinato al previo gradimento dell’Organo Amministrativo. Il titolare che intende trasferire lo strumento finanziario deve comunicare all’Organo Amministrativo, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera ricevuta da un componente dell’Organo Amministrativo, le generalità dell’aspirante acquirente ed il prezzo di vendita. In caso di mancato gradimento, l’Organo ha l’obbligo di indicare, entro 15 giorni, un altro acquirente alle stesse condizioni. In assenza di riscontro, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il predetto termine, il gradimento si intende concesso.

Gli strumenti finanziari non possono essere imputati a capitale.

La deliberazione di emettere strumenti finanziari deve essere iscritta nel Registro delle imprese.